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Condizioni generali |
1)
PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO Premesso che: 2) FONTI LEGISLATIVE Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, é regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni - in quanto applicabili - della L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sopraccitato Decreto Legislativo 111/95. 3)
INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA L'organizzatore ha
l'obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una
scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda
tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono: 4)
PRENOTAZIONI La domanda di prenotazione dovrà essere redatta
su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in
ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.
L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente
conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà
relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso
l'agenzia di viaggi venditrice. 5)
PAGAMENTI La misura dell'acconto, fino ad un massimo del 25%
del prezzo del pacchetto turistico, da versare all'atto della prenotazione
ovvero all'atto della richiesta impegnativa e la data entro cui prima
della partenza dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo,
opuscolo o quant'altro. 6) PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico é determinato nel contratto, con
riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed
agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori
catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato
fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle
variazioni di: 7) RECESSO
DEL CONSUMATORE Il consumatore può recedere dal contratto,
senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: 8) MODIFICA
O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, l'organizzatore comunichi per
iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più servizi oggetti
del pacchetto turistico, proponendo una risoluzione alternativa il
consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire
la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico
sostitutivo proposto (ai sensi del 2° e 3° comma del precedente articolo
7). 9)
MODIFICHE DOPO LA PARTENZA L'organizzatore, qualora dopo la
partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione,
tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei
servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni
alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora
le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle
previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. 10)
SOSTITUZIONI Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da
altra persona sempre che: 11)
OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI I partecipanti dovranno essere
muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i
paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di
transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale
prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi
destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro
dall'organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico.
I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che
l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra
esaminate obbligazioni. 12)
CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA La classificazione ufficiale delle
strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale
informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle
competenti autorità del paese in cui il servizio é erogato. 13) REGIME
DI RESPONSABILITA' L'organizzatore risponde dei danni arrecati
al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle
prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate
da lui personalmente che da terzi fornitori di servizi, a meno che provi
che l'evento é derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative
autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei
servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle
prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore,
ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la
diligenza professionale, ragionevolmente prevedere e risolvere. 14) LIMITI DEL RISARCIMENTO Il risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell'organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l'importo di "2000 Franchi oro Germinal per danno alle cose" previsto dall'art. 13 n° 2 CCV e di "5000 Franchi oro Germinal" per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall'art. 1783 Cod. Civ. 15) OBBLIGO
DI ASSISTENZA L'organizzatore é tenuto a prestare le misure
di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza
professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico
per disposizione di legge o di contratto. 16) RECLAMI
E DENUNCE Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve
essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore
, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano
tempestivamente rimedio. 17) ASSICURAZIONI CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO Se non espressamente comprese nel prezzo, é possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie. 18) FONDO
DI GARANZIA E' istituito presso la Direzione Generale per il
Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo Nazionale di
Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell'art. 21 D. lgs.
111/95), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o
dell'organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI A) DISPOSIZIONI NORMATIVE I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziabile di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art.1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 na 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuite specificatamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. B) CONDIZIONI DI CONTRATTO A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). APPROVATE DA ASSOTRAVEL, ASSOVIAGGI, ASTOI E FIAVET.
Organizzazione Tecnica KING HOLIDAYS s.r.l. Via G.D.Romagnosi, 18/a 00196 - Roma Licenza con autorizzazione regionale Lazio N° 750/93 del 15/04/1993 Garanzia Assicurativa Responsabilità Civile Professionale per Agenti di Viaggio GROUPARMA - Polizza n. 52801100042 per i danni arrecati ai consumatori. I nostri
programmi sono basati sugli orari, sui cambi, sulle tariffe dei trasporti,
sulle tasse aeroportuali, su eventuali tasse di soggiorno e sul costo dei
servizi a terra in vigore al 03/06/2010. La quota del prezzo soggetta alle variazioni di cambio é mediamente pari al 60% e, comunque, non eccede l'80% tranne nel caso di quote riferite unicamente a servizi a terra, nel qual caso la succitata percentuale é del 90%. Pagamenti - Acconto: all'atto della domanda di prenotazione dovrà essere versato, all'organizzatore, a pena di decadenza, un acconto pari al 25% della quota di partecipazione, più il costo individuale di gestione pratica oltre il premio per l'assicurazione "annullamento viaggio". Saldo: dovrà pervenire all'Organizzatore 40 giorni prima della data di partenza; per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti la data di partenza, l'intero ammontare dovrà pervenire all'Organizzatore, a pena di decadenza, entro e non oltre 5 giorni di calendario dalla data di conferma della prenotazione e comunque non oltre il giorno precedente la data di partenza. Recesso del
consumatore: al Consumatore che, dopo il ricevimento della
"conferma/estratto conto", receda dal contratto al di fuori
delle ipotesi previste dall'art. 7 delle Condizioni generali per il
recesso senza corrispettivo, sarà addebitato, ai sensi del predetto
art.7, oltre al costo individuale di gestione pratica e al premio per
l'assicurazione "annullamento viaggio" un corrispettivo di
recesso nella seguente misura: Rimangono sempre a carico del cosumatore la quota individuale di gestione pratica e il premio della copertura assicurativa, in quanto non rimborsabili. Annullamento
viaggio - In caso di annullamento del viaggio da parte dell'Organizzatore
per cause di forza maggiore, per ragioni non dipendenti dalla sua volontà,
per il mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti richiesto,
le quote di partecipazione fino ad allora versate saranno integralmente
rimborsate entro sette giorni lavorativi a partire dalla comunicazione di
annullamento del viaggio, che deve essere inoltrata ai partecipanti almeno
20 giorni prima della partenza. L'Organizzatore (Tour Operator) declina ogni responsabilità derivante da eventuali danni e/o inconvenienti ai mezzi noleggiati in quanto responsabilità esclusiva della Società di Noleggio. L'Organizzatore si riserva il diritto di modificare il percorso del viaggio o del raid 4x4 se certe condizioni, climatiche, politiche o altri motivi di interesse collettivo, lo obbligano, o comunque in tutti i casi non dipendenti dalla volontà di chi coordina e accompagna il gruppo. In caso di modifica, l'insieme delle prestazioni modificate o rimpiazzate sarà equivalente e non potrà in alcun modo dare diritto a rimborsi. VALIDITA' DELLE QUOTE Le quote di partecipazione indicate sono state stabilite in base ai costi dei servizi a terra, ai cambi valutari e alle tariffe aeree in vigore al 01/12/09. Le quote potranno essere modificate in qualsiasi momento in conseguenza di variazione dei cambi, delle tariffe aeree, del costo dei servizi.
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